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“Italia-Germania 4-3 la partita di calcio più bella di sempre.”

“Nelle ore molto calde, è bene restare a casa, bere tanta acqua e mangiare frutta.”

“Giugno e Settembre? I migliori mesi per andare in ferie.”

“A Natale puoi.”

Che faccio continuo?

Ve ne annovero ancora altri se volete, di luoghi comuni.

Ne siamo circondati, spesso, a torto o a ragione, muovono opinione pubblica e scelte.

Anche nel settore del D2D ne esistono e non pochi, e io in questo post ve ne elenco almeno tre (ci sarebbe anche quello che il volantino è morto, ma oggi rimando l’argomento).

IL VOLANTINAGGIO E’ VIETATO.

Qualche settimana fa un’agenzia del programma (Value Agency) mi faceva notare un articolo sul Mattino di Napoli, (uno di quelli della serie, tu scrivi e il giornale risponde); nel caso specifico il nostro si lamentava della distribuzione del volantino, della carta e di tutto il resto.

Addirittura andando a paventare una sorta di legge che in quale modo lo vietasse e che quindi per di più oltre a scocciare l’arguto scrittore, era anche un’azione che veniva definita illegale.

In realtà chi rispondeva, seppur in modo garbato, faceva notare che in Italia la comunicazione pubblicitaria tramite volantino non è vietata, anzi, andando a ritroso di qualche anno, a me piace ricordare il “d.lgs. 74/1992 che introduce, innanzitutto, una nozione generale di pubblicità. L’art. 2 lett. a) dispone che per pubblicità s’intende: “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi”.
Elemento centrale della nozione è la “funzione” del messaggio: si deve intendere per pubblicità ogni comunicazione finalizzata a promuovere la domanda di beni e servizi. Quanto all’oggetto della pubblicità l’elencazione contenuta nell’art. 2 è indicativa e non tassativa: è sufficiente che il messaggio abbia una funzione promozionale di beni o servizi anche meramente indiretta. L’elemento soggettivo della fattispecie (“nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”) vale ad escludere che ogni forma di comunicazione dal contenuto oggettivamente promozionale possa essere ritenuta pubblicità: si  deve ritenere pubblicitaria soltanto la comunicazione promozionale riconducibile, direttamente o indirettamente, all’impresa cui si riferisce. Quanto all’elemento strutturale della fattispecie (“qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso in qualsiasi modo”) deve ricomprendersi nella nozione di pubblicità, ogni forma di comunicazione interpersonale (verbale, sonora, etc.) ma anche le confezioni e gli imballaggi dei prodotti, le indicazioni o i documenti informativi resi obbligatori per legge, i marchi e gli altri segni distintivi. Quanto alla diffusione, la nozione ricomprende ogni comunicazione destinata ad essere diffusa presso terzi. Con ciò riferendosi sia alle forme tradizionali della comunicazione di massa (es. spot), sia alla pubblicità diretta (es. volantini), sia a quella nel punto vendita, sia anche qualora la fruizione del messaggio possa avvenire solo a seguito di un comportamento attivo e/o interattivo del consumatore.

Insomma a chi pensa o auspica un divieto, si sappia che la legge (ma anche la nostra costituzione all’art. 41) non impedisce quella che viene definita la pubblicità diretta.

IL VOLANTINO DISTRUGGE LE FORESTE.

Altro gigantesco, luogo comune del settore che coinvolge il volantino cartaceo è quello delle foreste.

Quante volte, anche ultimamente si è sentito dire che se fermo il volantino di carta salvo le foreste?

In realtà sembrerebbe, da come ci dicono i professionisti del settore della carta, che è l’esatto opposto.

Ragazzi! Mettetevi l’anima in pace, il volantino è ecologico e salva l’ambiente, in primis proprio le foreste!

Ma lo sapete che esistono ormai da anni i volantini eco-sostenibili realizzati con rifiuti agricoli, o carta reciclata (per ben 7 cicli) e prodotti a gas quindi energia, costosa ma verde!!

Insomma sfatiamolo anche questo luogo comune; quando vedete un volantino in cassetta non lo dileggiate, anzi ditegli grazie perchè vi sta dando una mano a sostenere l’ambiente, oltre che a comprare sotto costo.

Se proprio vogliamo essere cattivi (ma non lo siamo), inquina di più il WEB; ma questa è un’altra storia, e soprattutto la nostra è una piattaforma WEB, quindi fate finta di non aver letto.

IL GPS NEL D2D E’ UNA TRUFFA O PEGGIO ANCORA ILLEGALE.

Proprio su un tema legato alla nostra piattaforma, mi piace sfatare un altro luogo comune, diretto a noi che viviamo di GPS per le nostre analisi legate alle posizioni geografiche territoriali e più in generale alla distribuzione D2D.

Signori, anche qui, mettetevi l’anima in pace: il GPS in Italia è L-E-G-A-L-E, anzi legalissimo, e vi dirò di più, per chi lo utilizza sulla sua distribuire, è un ottimo ausilio a restare nella legalità.

Mi diverto spesso a leggere post in giro su Linkedin, ed altri esercizi virtuosi votati al terrore psicologico, che trovo sparsi per il web, dove senza remora si parla della certificazione con GPS nel D2D, come di una truffa, o peggio ancora dell’anticamera di Alcatraz; di quell’individuo che nell’immaginario collettivo simula di portare il volantino in cassetta e invece passeggia e porta il cane a far pipì e nel mentre accende marker.

Che dire? Il GPS ormai in Italia è normato quasi del tutto.

Non mi dilungo a raccontarlo, potete leggere la pagina normativa GPS/GDPR di Value Promo.

Anzi vi dirò di più: chi usa il GPS per la sua distribuzione D2D, spesso sta cercando di garantire l’utilizzo di proprio personale operativo regolarmente segnato.

Esatto, perchè se proprio dobbiamo scriverla tutta, questo è illegale in Italia: lavorare con personale non in regola.
Sia ben chiaro, non è che chi non utilizza il GPS per la sua distribuzione D2D, per forza di cose ha personale in nero o sta nascondendo qualcosa, lungi da me affermare questo, ma di certo l’applicazione della normativa da attuare per l’utilizzo delle app Track, garantisce che l’operatore sul campo, sia regolarmente segnato in azienda; insomma è un buon deterrente contro il sommerso, questo è sicuro.

E poi se davvero credete ancora alla favola di quello che crea tracce invece di distribuire e non viene intercettato col GPS, beh che dirvi, aggiornatevi su Value Promo.

Esiste ormai lo Speedy Test da un anno, e tra qualche settimane prende vita BEJA, e saremo in grado di dirvi anche quando vengono usati emulatori GPS al posto dell’operatore su strada.

Insomma, sfatiamolo sto luogo comune: il GPS non è ne illegale ne una truffa, al contrario aiuta a distinguere sempre di più chi fa agenzia di distribuzione (che deve essere pagata il giusto per la sua professionalità) e chi porta il cane a far pipì.

Insomma luoghi comuni, che a noi non piacciono, e sui quali si perde troppo tempo.

L’invito invece, come sempre, è quello di investire il proprio tempo, su altri “luoghi comuni” come quei comuni territoriali, dove fare analisi di geomarketing e poi distribuire (esatto distribuire) il volantino cartaceo.

Tutto qui.

Anzi no, comunque forse, Italia Germania del 1970 non è un luogo comune, ma davvero la più bella partita che la storia dei mondiali di calcio, ad oggi ricordi..

CEO & FOUNDER Value Promo srl (Roma)

Gianluca Copparoni